Convenzione
Art. 12
12 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare.
2. Se è necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere
abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-12