Convenzione

Art. 23

In vigore dal 30 apr 1985
. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna già contenute: a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-23

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