Convenzione
Art. 25
In vigore dal 30 apr 1985
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1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuerà con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-25