Convenzione

Art. 21

In vigore dal 30 apr 1985
. 1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte. 2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-21

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