Convenzione

Art. 18

In vigore dal 30 apr 1985
. 1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito: a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato: b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-18

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