Convenzione

Art. 20

In vigore dal 30 apr 1985
. 1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all' della presente Convenzione. 2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-20

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