Convenzione
Art. 20
In vigore dal 30 apr 1985
.
1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all' della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-20