Convenzione

Art. 22

In vigore dal 30 apr 1985
. Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sulla applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attività.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-22

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