Convenzione
Art. 27
In vigore dal 30 apr 1985
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1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-27