Convenzione
Art. 28
In vigore dal 30 apr 1985
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1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-28