Convenzione

Art. 26

In vigore dal 30 apr 1985
. 1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-26

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