Convenzione
Art. 13
In vigore dal 30 apr 1985
.
Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-13