Convenzione

Art. 8

In vigore dal 30 apr 1985
. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-8

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