Convenzione

Art. 7

In vigore dal 30 apr 1985
Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto: a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti; b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo; c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132#art-c-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo