Convenzione
Art. 7
In vigore dal 30 apr 1985
Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:
a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.
Storico versioni
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