Convenzione
Art. XIV
Forniture
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XIV
(Forniture)
a) La politica dell'EUTELSAT per le forniture sarà tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la più vasta concorrenza possibile nella acquisizione di beni e servizi e dovrà essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli dell'Accordo operativo.
b) Ad eccezione di quanto disposto all' dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.
c) I contratti dovranno essere assegnati, nel massimo interesse dell'EUTELSAT, ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualità, prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.
Storico versioni
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