Convenzione

Art. XIX

Emendamenti

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XIX (Emendamenti) a) Gli emendamenti alla Convenzione potranno essere proposti da ciascuna Parte e saranno comunicati al Direttore generale, il quale provvederà sollecitamente a distribuire le relative proposte a tutte le Parti e Firmatari. Si richiedono tre mesi dal momento della comunicazione prima che una proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio dei Firmatari, che dovrà presentare i suoi punti di vista e le sue raccomandazioni all'Assemblea delle Parti entro i sei mesi successivi alla data di distribuzione della proposta in questione. L'Assemblea delle Parti non dovrà esaminare la proposta di emendamento prima che siano decorsi sei mesi dal relativo ricevimento tenendo conto dei punti di vista e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari. In alcuni casi particolari il suddetto periodo potrà essere ridotto dall'Assemblea delle Parti mediante decisione adottata secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza. b) Se adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il depositario abbia ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, che erano Parti alla data dell'adozione dell'emendamento, ed i cui Firmatari detenevano, all'epoca, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento diventerà vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari. c) Nessun emendamento potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla data dell'adozione da parte dell'Assemblea delle Parti. Un emendamento che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera b) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di adozione, dovrà essere considerato nullo ed illegale.
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