Convenzione
Art. XVIII
Recesso e sospensione
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XVIII
(Recesso e sospensione)
a) i) Ciascuna Parte o Firmatario può recedere in qualsiasi
momento volontariamente dall'EUTELSAT.
ii) La Parte dovrà notificare per iscritto il suo recesso al
Depositario. Quando una Parte recede dall'EUTELSAT, il
Firmatario, da questa designato ai sensi della lettera b)
dell'articolo II della Convenzione, dovrà essere
considerato come se abbia inteso recedere dall'Accordo
operativo, a decorrere dalla stessa data del recesso della Parte.
iii) La decisione del recesso di un Firmatario dovrà essere
notificata per iscritto al Direttore generale della Parte
che lo ha designato; il recesso si intenderà accettato dalla Parte con la suddetta notizia.
In caso di recesso di un Firmatario, la Parte che lo aveva designato dovrà, a decorrere dalla data del recesso,
assumere la capacità del Firmatario, salvo il caso in cui e
fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.
iv) Il recesso volontario dall'EUTELSAT di cui agli alinea i),
ii) e iii) della presente lettera avrà effetto dopo che
siano decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della
notifica da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.
b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle
Parti, agendo sia di propria iniziativa, sia a seguito di
specifica notifica e dopo aver esaminato le osservazioni
presentate da detta Parte, potrà decidere, dopo aver
accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di
considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere
dall'EUTELSAT e, a decorrere dalla data di questa decisione,
cesseranno gli effetti della Convenzione nei confronti di detta Parte.
ii) A) Quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno
ad uno degli obblighi che gli derivano dalla Convenzione
o dall'Accordo operativo - salvo per quanto riguarda gli
obblighi di cui alla lettera a) dell'
dell'Accordo operativo - e non vi abbia posto rimedio nei
tre mesi successivi alla notifica per iscritto da parte
dell'organo esecutivo di una risoluzione del Consiglio
dei Firmatari che constati il fatto, il Firmatario sarà
automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che
gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo,
a decorrere dal termine del suddetto periodo di tre mesi.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei
diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella
presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere
tutti gli obblighi e tutte le responsabilità
derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le
osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha
designato, può decidere che sia considerato come se
avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere
dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del
Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte, che ha designato il
Firmatario in questione, dovrà, a decorrere dalla data
del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il
caso in cui e fino a quando designi un altro Firmatario o
receda dall'EUTELSAT.
iii) A) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le
somme dovute ai sensi della lettera a) dell'
dell'Accordo operativo e siano decorsi tre mesi dalla
relativa scadenza, il Firmatario si intenderà
automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che
gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei
diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella
presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere
tutti gli obblighi e le responsabilità derivantigli
dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
B) Se nei tre mesi successivi alla sospensione non sarà
stato effettuato alcun versamento delle somme dovute, il
Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le
osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha
designato, può decidere che sia considerato come se
avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere
dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del
Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte che ha designato il
Firmatario in questione dovrà, a decorrere dalla data
del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il
caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o
receda dall'EUTELSAT.
c) Se per qualsiasi motivo una Parte intenda sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovrà notificare per iscritto la sua decisione al Depositario. La Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo nei confronti del precedente Firmatario dal momento in cui il nuovo Firmatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente ed avrà sottoscritto l'Accordo operativo.
d) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata nell'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità a decorrere dalla data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data suddetta.
e) i) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT,
un Firmatario, a decorrere dalla data effettiva del recesso,
non avrà più diritto ad essere rappresentato nel Consiglio
dei Firmatari e non potrà assumere alcun obbligo o
responsabilità, a decorrere da detta data, fermo restando che sarà tenuto ad effettuare - salvo diversa decisione del
Consiglio dei Firmatari - i versamenti delle contribuzioni in capitale necessari per far fronte agli impegni
contrattuali espressamente autorizzati prima dell'anzidetta data ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data in questione.
ii) Il regolamento finanziario a seguito del recesso di un
Firmatario dell'EUTELSAT sarà effettuato in conformità all' dell'Accordo operativo.
f) Ogni notifica di recesso ed ogni decisione relativa ad un recesso presunto dovrà essere comunicata contemporaneamente a tutte le Parti e Firmatari da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.
g) Niente di quanto disposto nel presente articolo dovrà privare una Parte od un Firmatario di tutti i diritti acquisiti nella loro qualità di Parte o Firmatario i quali siano conservati dopo la data effettiva di recesso e per i quali non sia stato ricevuto un compenso in base al presente articolo.
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