Accordo

Art. 21

Regolamento finanziario in caso di recesso

In vigore dal 29 dic 1984
(Regolamento finanziario in caso di recesso) a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverrà effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notificherà al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalità proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo. b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprenderà un resoconto dal quale risulti: i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell' dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data; ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII della Convenzione e costituenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverrà effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilità derivanti da atti od omissioni precedenti detta data; e iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverrà effettivo. c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell' dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel più breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fisserà il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario. d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilità derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso. e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potrà avere per effetto: i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione, oppure anteriormente alla data in cui è divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione; ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualità e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato già compensato ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-21

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