Accordo
Art. 17
Fornitore
In vigore dal 29 dic 1984
(Fornitore)
a) Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, del presente articolo e dell' dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà approvare preventivamente:
i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i
contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai
150.000 UCE;
ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150.000
UCE.
Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questi limiti finanziari.
c) Le procedure, i regolamenti, le modalità e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovrà fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilità che gli competono come tale.
d) Nei seguenti casi si è dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalità adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformità all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione:
i) quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75.000
UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga,
non ponga il contraente in una posizione tale da
pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo
esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della
politica per le forniture di cui all'articolo XIV della
Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici
mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può
rivedere questo limite finanziario;
ii) nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni
attività dell'EUTELSAT;
iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle
fonti sia così limitato che non sarebbe possibile nè
conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una
licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in
questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la
parità di trattamento;
iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente;
v) quando la fornitura sia per servizi personali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-17