Accordo

Art. 7

Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari

In vigore dal 29 dic 1984
(Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari) a) Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari, in conformità all'Annesso A dell'Accordo operativo. b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successive alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo. L'ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sarà determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione. c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sarà effettuata nel modo seguente: i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai costi dell'EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sarà sottratto il totale degli: A) ammortamenti cumulati fino alla data del riaggiustamento, risultanti dai conti dell'EUTELSAT; B) i prestiti contratti ed altre somme dovute all'EUTELSAT alla data del riaggiustamento; ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sottraendo l'ulteriore somma che risulti in difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione tra i pagamenti effettuati dall'EUTELSAT per la remunerazione del capitale, dall'entrata in vigore dell'Accordo operativo fino alla data effettiva di detta valutazione, e l'importo cumulativo dovuto in base ai tassi di remunerazione del capitale fissati dal Consiglio dei Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi erano applicabili. Per la determinazione dell'anzidetta somma, la remunerazione dovuta sarà calcolata mensilmente e sarà rapportata all'ammontare netto risultante dagli elementi di cui all'alinea i) della presente lettera. d) I pagamenti delle somme dovute da/o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sarà aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse al tasso uguale a quello fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell' dell'Accordo operativo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-7

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