Accordo
Art. 6
Quote di investimento
In vigore dal 29 dic 1984
(Quote di investimento)
a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario è titolare di una quota di investimento corrispondente alla propria utilizzazione del segmento spaziale nell'EUTELSAT e determinata percentualmente in rapporto alla utilizzazione totale del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari.
b) Ai fini della lettera a) del presente articolo, l'utilizzazione, da parte di un Firmatario, del segmento spaziale dell'EUTELSAT sarà determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data effettiva di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformità alla lettera d) o all'alinea i) della lettera e) del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risulterà inferiore a novanta, non potrà tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento.
c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell'utilizzazione ai sensi delle lettere a), b) e d) del presente articolo, la quota di investimento di ciascun Firmatario sarà calcolata in conformità all'Annesso B dell'Accordo operativo.
d) La prima determinazione delle quote di investimento basate sull'utilizzazione avrà luogo:
i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di
posizionamento in orbita del primo satellite del segmento
spaziale dell'EUTELSAT, purchè in grado di funzionare;
ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui all'alinea i)
della presente lettera, se e quando:
A) dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento
spaziale dell'EUTELSAT, per un periodo di sei mesi, sia
mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le
stazioni terrene di altri Firmatari; e
B) le entrate dell'EUTELSAT derivanti dall'utilizzazione,
da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi,
siano state più elevate di quelle che sarebbero
derivate dall'utilizzazione, per lo stesso periodo,
della capacità del segmento spaziale necessaria alla
realizzazione di 5000 circuiti telefonici, utilizzanti
le tecniche di interpolazione numerica della voce;
iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT in
grado di funzionare, se non si siano verificate le
condizioni di cui all'alinea ii) della presente lettera.
e) Dopo la prima determinazione sulla base dell'utilizzazione, le quote di investimento saranno successivamente determinate con effetto da:
i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia, detta determinazione non avrà luogo se il totale dei canoni di utilizzazione
dovuti all'EUTELSAT dai firmatari per il semestre
antecedente a detta data, saranno inferiori di oltre il
venti per cento, del totale dei canoni da loro dovuti
all'EUTELSAT per l'utilizzazione nei sei mesi, a partire da
diciotto mesi prima della data suddetta;
ii) l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nei confronti di
un nuovo Firmatario;
iii) la data effettiva di recesso da parte di un Firmatario.
f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari saranno soggette a un aggiustamento in proporzione alle quote di investimento detenute prima dell'aggiustamento stesso. Al momento del recesso di un Firmatario, la quota di investimento dello 0,05 per cento, determinata ai sensi della lettera g) del presente articolo, non potrà essere aumentata.
g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sarà titolare di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote.
h) Il Consiglio dei Firmatari potrà attribuire ad un Firmatario, a seguito di specifica richiesta, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle disposizioni contenute nella lettera a) fino alla lettera f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l'accettazione volontaria da parte di altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovrà adottare le procedure relative all'applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all'equa distribuzione dell'ammontare corrispondente alla riduzione delle quote di investimento tra i Firmatari disposti ad accettare un aumento delle rispettive quote di investimento.
i) Tutti i Firmatari saranno informati dal Direttore generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e della data dalla quale la determinazione avrà effetto.
Storico versioni
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