Accordo

Art. 2

Diritti ed obblighi dei Firmatari

In vigore dal 29 dic 1984
(Diritti ed obblighi dei Firmatari) a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi. b) Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantità ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.
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