Accordo

Art. 9

Introiti

In vigore dal 29 dic 1984
(Introiti) a) Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilità, secondo il seguente ordine di precedenza: i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione; ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterrà necessaria; iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilità dell'EUTELSAT; iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell' dell'Accordo operativo; v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuerà, in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo. b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovrà tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovrà fissare un tasso il più vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari. c) Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.
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