Convenzione

Art. XXII

Entrata in vigore della Convenzione

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XXII (Entrata in vigore della Convenzione) a) La Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta firma, ai sensi dell'alinea i) della lettera a) dell'articolo XXI della Convenzione, o sessanta giorni dopo la ratifica, accettazione od approvazione da parte dei due terzi degli Stati sotto la cui giurisdizione si trovino, al momento dell'apertura alla firma della Convenzione, le Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, a condizione che: i) dette Parti firmatarie, o i Firmatari da esse designati dell'Accordo ECS, detengano i due terzi delle quote finanziarie di cui all'Accordo ECS e ii) l'Accordo operativo sia stato firmato secondo le disposizioni della lettera b) dell'articolo II della Convenzione. b) La Convenzione non potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla sua apertura alla firma. La Convenzione non potrà entrare in vigore se non sarà stata firmata, ratificata, accettata o approvata secondo le disposizioni della lettera a) del presente articolo entro diciotto mesi dalla data di apertura alla firma. c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito. d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere applicata provvisoriamente nei confronti di uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che lo abbia richiesto al momento della firma o successivamente. L'applicazione provvisoria verrà a cessare: i) al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; ii) quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della Convenzione, senza che essa sia stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato; iii) al momento in cui lo Stato stesso, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) della presente lettera, abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione. Quando l'applicazione provvisoria viene a cessare ai sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera, i diritti e gli obblighi della Parte e del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere d), e) e g) dell'articolo XVIII della Convenzione. e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, la Convenzione non entrerà in vigore e non sarà applicata provvisoriamente nei confronti di alcuno Stato fino a che non siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo XXI della Convenzione. f) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà l'Accordo provvisorio, che cesserà di avere effetto. Tuttavia nessuna disposizione della Convenzione o dell'Accordo operativo potrà riguardare i diritti o gli obblighi di una Parte o di un Firmatario acquisiti nella sua qualità di Parte firmataria dell'Accordo provvisorio o di Firmatario dell'Accordo ECS.
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