Convenzione

Art. XVI

Segmenti spaziali diversi

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XVI (Segmenti spaziali diversi) a) Ciascuna Parte o Firmatario che si proponga o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga di realizzare, acquisire o utilizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT al fine di soddisfare le esigenze di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, entro l'area dei servizi del segmento spaziale dell'EUTELSAT, per fornire servizi in conformità alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, dovrà preventivamente fornire tutte le relative informazioni all'Assemblea delle Parti, attraverso il Consiglio dei Firmatari che stabilirà se esiste o meno la probabilità di considerevoli pregiudizi economici per l'EUTELSAT. Il Consiglio dei Firmatari dovrà presentare il suo rapporto e le sue conclusioni all'Assemblea delle Parti. L'Assemblea delle Parti dovrà esprimere il suo parere entro sei mesi dall'inizio della suddetta procedura. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria. b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà redigere e sottoporre all'Assemblea delle Parti, come questione prioritaria, le norme generali cui dovrà attenersi ciascuna Parte o Firmatario che si proponga - o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga - di realizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT per soddisfare esigenze proprie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali o internazionali o servizi specializzati di telecomunicazioni, al fine di assicurare la compatibilità tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'EUTELSAT, dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo segmento spaziale esistente o programmato. c) Questo articolo non sarà applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o all'utilizzazione di installazioni di un segmento spaziale dell'EUTELSAT, che i) facciano parte o siano destinate a far parte del segmento spaziale dell'INTELSAT o del segmento spaziale dell'INMARSAT, secondo la definizione contenuta rispettivamente nell'Accordo dell'INTELSAT e nella Convenzione dell'INMARSAT; ii) siano destinate esclusivamente a scopi militari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-xvi

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