Convenzione

Art. XII

Consiglio dei Firmatari - Funzioni

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XII (Consiglio dei Firmatari - Funzioni) a) Il Consiglio dei Firmatari è responsabile della progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisto o affitto, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e di ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere. b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà svolgere quelle funzioni necessarie all'adempimento delle sue responsabilità, di cui alla lettera a) di questo articolo, ivi incluse, ma non limitatamente, le seguenti: i) decidere sulle linee direttive, i piani, i programmi e le procedure relative alla progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisizione, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e ad ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere; ii) decidere sulle procedure, le regole, le condizioni e le modalità relative alle forniture dell'EUTELSAT ed approvare i relativi contratti; iii) approvare e rendere esecutivi i contratti di gestione che il Direttore generale dovesse stipulare per funzioni tecniche ed operative o per altre funzioni, a vantaggio dell'EUTELSAT; iv) fissare i principi generali e le procedure relative all'acquisizione, protezione e brevetto dei diritti sulle invenzioni, conformemente all' dell'Accordo operativo; v) adottare le linee direttive ed i regolamenti finanziari, approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi nonché le relative regole generali ed adottare le specifiche decisioni sulla determinazione periodica dei canoni di utilizzazione, ai sensi dell'articolo V della Convenzione e dell' dell'Accordo operativo, e le decisioni relative ad ogni altra questione finanziaria, in conformità alla Convenzione ed all'Accordo operativo; vi) adottare i criteri e le procedure per l'approvazione delle stazioni terrene normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per le verifiche ed i controlli delle caratteristiche di funzionamento di dette stazioni terrene e per il coordinamento dell'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT e della sua utilizzazione da parte delle stazioni terrene in questione; vii) approvare le stazioni terrene non normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT; viii) adottare le condizioni e le modalità relative alla assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT; ix) fissare le condizioni e le modalità per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte delle entità di telecomunicazioni che non siano sotto la giurisdizione di una Parte, in conformità all'articolo III della Convenzione; x) decidere in materia di accordi per aperture di credito e per prestiti, conformemente all' dell'Accordo operativo; xi) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni che, secondo il Radio Regolamento dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni relativo alla gestione dello spettro delle radiofrequenze ed all'efficienza ed all'economia dello spazio orbitale, siano appropriate al fine di assicurare che la gestione del segmento spaziale dell'EUTELSAT o degli altri satelliti ed apparecchiature connesse fornite dall'EUTELSAT ai sensi della lettera f) dell'articolo III della Convenzione sia conforme al suddetto Radio Regolamento; xii) presentare all'Assemblea delle Parti le raccomandazioni sulle autorizzazioni di cui all'alinea iii) della lettera a) dell'articolo IX della Convenzione; xiii) comunicare all'Assemblea delle Parti, in conformità alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, il proprio parere sui progetti circa la realizzazione, acquisizione o utilizzazione di installazioni diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT; xiv) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni relative al coordinamento del segmento spaziale dell'EUTELSAT con i segmenti spaziali dell'INTELSAT e dell'INMARSAT, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi accordi istitutivi di dette organizzazioni; xv) adottare le misure necessarie in caso di recesso e sospensione di cui all'articolo XVIII della Convenzione ed all' dell'Accordo operativo; xvi) nominare e destituire il Direttore generale, e, su proposta di quest'ultimo, decidere sugli organici, sullo status e sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo di cui alla lettera e) dell'articolo XIII della Convenzione, ed approvare la nomina, da parte del Direttore generale, degli altri funzionari da questi direttamente dipendenti; xvii) designare un altro funzionario dell'organo esecutivo per svolgere le funzioni di Direttore generale ad interim in caso di assenza odi impedimento del Direttore generale o quando questi venga a mancare; xviii) presiedere ai negoziati con la Parte, nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT, per l'Accordo di sede sui privilegi, esenzioni ed immunità di cui l'EUTELSAT dovrà godere ai sensi della lettera c) dell'articolo XII della Convenzione e presentarlo all'Assemblea delle Parti per approvazione; xix) presentare all'Assemblea delle Parti rapporti periodici sulle attività dell'EUTELSAT; xx) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi da questi assunti in virtù della Convenzione o dell'Accordo operativo; xxi) designare un esperto legale nel caso in cui l'EUTELSAT sia parte in un procedimento arbitrale; xxii) esprimere all'Assemblea delle Parti il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni sulle proposte di emendamenti alla Convenzione ai sensi della lettera a) dell'articolo XIX della Convenzione; xxiii) decidere, ai sensi dell' dell'Accordo operativo, sugli emendamenti all'Accordo operativo che siano compatibili con la Convenzione; xxiv) esaminare le richieste di adesione e formulare raccomandazioni in merito all'Assemblea delle Parti, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo XXIII della Convenzione. c) Nello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dei Firmatari dovrà tenere in debito conto le raccomandazioni ed i pareri trasmessigli dall'Assemblea delle Parti ai sensi dell'articolo XI della Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-xii

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