Convenzione
Art. VIII
Assemblea delle Parti - Regolamento interno
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO VIII
(Assemblea delle Parti - Regolamento interno)
a) Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
b) Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti.
Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformità alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potrà votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
c) Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
d) Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.
e) L'Assemblea delle Parti adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprenderà le norme relative a:
i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
ii) convocazione delle sessioni;
iii) rappresentanza ed accreditamento;
iv) procedure per la votazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-viii