Convenzione
Art. VII
Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO VII
(Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni)
a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.
b) Una Parte potrà essere rappresentata da un'altra Parte in una sessione dell'Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potrà rappresentare più di due altre Parti.
c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti sarà convocata dal Direttore generale e si terrà nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione.
In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l'Assemblea delle Parti decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo di tempo.
d) L'Assemblea delle Parti potrà, inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti con l'approvazione di almeno due terzi delle Parti o su richiesta di convocazione da parte del Consiglio dei Firmatari. La richiesta di convocazione in questione dovrà essere motivata.
e) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alla Assemblea delle Parti. Le spese relative alle sessioni saranno considerate spese di carattere amministrativo dell'EUTELSAT ai fini dell'applicazione dell' dell'Accordo operativo.
Storico versioni
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