Convenzione

Art. X

Consiglio dei Firmatari - Composizione

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO X (Consiglio dei Firmatari - Composizione) a) Il Consiglio dei Firmatari è costituito di Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario. b) Un Firmatario può essere rappresentato da un altro Firmatario in una sessione del Consiglio dei Firmatari, ma nessun Membro del Consiglio potrà rappresentare più di due altri Firmatari.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-x

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