Convenzione
Art. IX
Assemblea delle Parti - Funzioni
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO IX
(Assemblea delle Parti - Funzioni)
a) All'Assemblea delle Parti, che si occuperà di tutte le questioni dell'EUTELSAT che riguardano gli interessi delle Parti, sono attribuite le seguenti funzioni:
i) prendere in considerazione la politica generale e gli
obiettivi a lungo termine dell'EUTELSAT - coerenti con i
principi, gli scopi e l'ambito delle attività
dell'EUTELSAT come previsti dalla Convenzione - ed
esprimere pareri od adottare raccomandazioni per il
Consiglio dei Firmatari;
ii) raccomandare al Consiglio dei Firmatari le misure idonee ad evitare che le attività dell'EUTELSAT risultino in
contrasto con le convenzioni generali multilaterali
compatibili con la Convenzione ed alle quali abbia aderito
almeno la maggioranza semplice delle Parti;
iii) autorizzare, mediante un regolamento generale o con
specifiche decisioni sulla scorta di raccomandazioni del
Consiglio dei Firmatari:
A) l'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per
i servizi specializzati di telecomunicazioni, in
conformità a quanto disposto nella lettera e)
dell'articolo III della Convenzione;
B) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse
distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i
servizi specializzati di telecomunicazioni, secondo
quanto disposto all'alinea iii) della lettera f)
dell'articolo III della Convenzione;
C) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse
distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i
servizi pubblici di telecomunicazioni, secondo quanto
disposto agli alinea i) e ii) della lettera f)
dell'articolo III della Convenzione, agli Stati che non
siano Parti o a qualsiasi entità sotto la giurisdizione
di detti Stati;
iv) decidere sulle altre raccomandazioni del Consiglio dei
Firmatari ed esprimere pareri sui rapporti da questo
presentati;
v) esprimere il proprio parere, in conformità alla lettera a)
dell'articolo XVI della Convenzione, circa la realizzazione
di installazioni del segmento spaziale diverse da quelle
del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
vi) adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni
formali tra l'EUTELSAT e gli Stati - che siano o meno Parti
- o le organizzazioni internazionali, e, in particolare,
approvare l'Accordo di sede menzionato alla lettera c)
dell'articolo XVII della Convenzione;
vii) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
viii) adottare, secondo quanto dispone la lettera b)
dell'articolo XVIII della Convenzione, le decisioni
relative al recesso di una Parte dall'EUTELSAT;
ix) deliberare, in conformità a quanto dispone l'articolo XIX
della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della
Convenzione, tenendo in considerazione i pareri o le
raccomandazioni ricevute dal Consiglio dei Firmatari e, ai
sensi dell' dell'Accordo operativo, proporre
emendamenti dell'Accordo operativo ed esprimere pareri e
raccomandazioni sugli emendamenti diversamente proposti;
x) decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in
conformità alla lettera e) dell'articolo XXIII della
Convenzione.
b) L'Assemblea delle Parti eserciterà ogni funzione necessaria al conseguimento degli scopi dell'EUTELSAT. che non sia espressamente attribuita dalla Convenzione ad un altro organo.
c) Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Assemblea delle Parti terrà conto delle pertinenti raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari.
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