Convenzione n. 152›Parte III
Art. 9
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati.
2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovrà - se non può essere eliminato per ragioni d'ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-9-5