Convenzione n. 152›Parte II
Art. 5
In vigore dal 4 gen 1985
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1. La legislazione nazionale farà assumere alle persone appropriate - datori di lavoro, proprietari, comandanti o qualsiasi altra persona, a seconda dei casi - la responsabilità di applicare le misure contemplate nel paragrafo 1 dell'.
2. Nel caso in cui più datori di lavoro svolgano simultaneamente delle attività sul medesimo luogo di lavoro, essi hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza che si limiti la responsabilità personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori da lui impiegati. L'autorità competente prescriverà espressamente le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni, nei casi appropriati.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-5-5