Convenzione n. 152Parte I

Art. 2

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico irregolare o limitato a navi di basso tonnellaggio, o movimentazioni portuali relative a pescherecci ovvero a determinate categorie di pescherecci, ogni membro può accordare deroghe per tutte o determinate disposizioni della presente convenzione a condizione che: a) i lavori vengano eseguiti in condizioni di sicurezza; b) la competente autorità si sia assicurata, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, che la deroga può essere accordata ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze. 2. Alcune esigenze particolari della parte III della presente convenzione possono essere modificate se, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, la competente autorità si sia accertata che dette modifiche garantiscano vantaggi equivalenti e che, nel suo insieme, la tutela così assicurata non è inferiore a quella risultante dall'applicazione integrale delle disposizioni della presente convenzione. 3. Le deroghe totali o parziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le modifiche importanti di cui al paragrafo 2 ed i motivi che le hanno motivate dovranno essere specificati nelle relazioni sull'applicazione della convenzione presentate ai sensi dell' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-2-5

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