Convenzione n. 148Parte I

Art. 2

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se è il caso, può assumere separatamente gli obblighi previsti dalla presente Convenzione riguardo a: a) inquinamento dell'aria; b) rumori; c) vibrazioni. 2. Il Membro che non accetta gli obblighi previsti dalla Convenzione per una o più delle categorie dei rischi, dovrà precisarlo nel suo strumento di ratifica, motivandone la ragione nella prima relazione sulla applicazione della Convenzione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Con successive relazioni dovrà riferire della normativa e della sua applicazione riguardante le categorie dei rischi oggetto d'esclusione, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare, per quanto concerne ogni categoria di rischio. 3. Qualsiasi Membro che al momento della ratifica non ha accettato gli obblighi imposti dalla presente Convenzione per nessuna delle categorie dei rischi, dovrà, in seguito, quando riterrà che le circostanze lo permettano, informare il Direttore generale del Bureau international du Travail dell'accettazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nei confronti di una o più delle categorie.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-2

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