Convenzione n. 148Parte I

Art. 1

In vigore dal 4 gen 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE N. 148 CONVENZIONE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail e riunitasi a Ginevra il 1 giugno 1977 per la 63ª sessione; Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare della raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori, 1953; della raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro, 1959; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dalle radiazioni, 1960; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dei lavoratori addetti ai macchinari, 1963; della convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964; della convenzione e raccomandazione sull'igiene (commercio ed uffici), 1964; della convenzione e raccomandazione sul benzene, 1971; della convenzione e raccomandazione sul cancro professionale, 1974; Deciso di adottare varie proposte riguardanti l'ambiente di lavoro: inquinamento atmosferico, rumori e vibrazioni, questioni riportate nel punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretizzino nella forma di una convenzione internazionale, adotta il venti giugno millenovecentosettantasette la convenzione che segue con il nome di Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977. . 1. La presente Convenzione è applicabile a tutti i settori dell'attività economica. 2. Il Membro ratificante la presente Convenzione, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se e il caso, può escludere determinati settori economici dall'applicazione della Convenzione quando questa comporti specifici problemi di considerevole importanza. 3. Qualsiasi Membro ratificante la Convenzione, in una prima relazione sulla sua applicazione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell' della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovrà indicare, motivandone la ragione, i settori oggetto d'esclusione in riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ed esporre in una ulteriore relazione la normativa e la sua applicazione riguardante i settori disciplinati, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare per tali settori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo