Convenzione n. 148›Parte II
Art. 5
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorità competente dovrà consultarsi con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e, dei lavoratori interessati.
2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalità di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell'.
3. Avrà luogo a tutti i livelli una collaborazione la più efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione.
4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impresa dovranno avere la possibilità di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorità, che ciò possa nuocere all'efficacia del loro controllo.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-5