Convenzione n. 148›Parte III
Art. 10
In vigore dal 4 gen 1985
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Nel caso che le misure adottate ai sensi dell' non riducano entro i limiti indicati dall' l'inquinamento dell'aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non può obbligare l'addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-10