Convenzione n. 148›Parte III
Art. 9
In vigore dal 4 gen 1985
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Qualsiasi rischio causato dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni dovrà essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro:
a) ricorrendo ad apparecchiature tecniche applicate ai nuovi impianti o ai nuovi processi produttivi al momento della loro progettazione o messa in funzione ovvero quando questo sia impossibile ricorrendo ad accorgimenti tecnici da effettuare sugli impianti o processi produttivi esistenti;
b) ricorrendo a norme complementari di organizzazione del lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-9