Convenzione n. 148Parte II

Art. 4

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni. 2. Le modalità di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-4

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