Convenzione n. 148Parte III

Art. 8

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. La competente autorità dovrà stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovrà prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione. 2. Al momento dell'elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorità dovrà considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. 3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a più fattori nocivi.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-8

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