Convenzione n. 148›Parte III
Art. 11
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Lo stato di salute dei lavoratori, esposti o suscettibili di essere esposti ai rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori o dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, dovrà essere controllato ad intervalli adeguati secondo le circostanze e in conformità alle modalità stabilite dalla competente autorità. Tale controllo consiste in un esame medico preliminare alla loro destinazione a quel lavoro e in esami periodici alle condizioni stabilite dalla competente autorità.
2. Il controllo previsto al primo paragrafo del presente articolo non deve comportare alcuna spesa per il lavoratore.
3. Quando per motivi di salute si sconsigli il mantenimento del lavoratore in un ambiente che comporta l'esposizione all'inquinamento dell'aula, ai rumori e alle vibrazioni, dovranno essere prese tutte le misure conformemente alla pratica e alle condizioni nazionali per provvedere al suo trasferimento in altro luogo di lavoro adeguato o per assicurargli il mantenimento del suo reddito mediante prestazioni di sicurezza sociale ovvero provvedendo altrimenti.
4. Le misure adottate per dare effetto alla presente Convenzione non dovranno ledere i diritti del lavoratore secondo la legislazione della sicurezza sociale o assicurazione sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-11