Convenzione n. 148›Parte IV
Art. 16
In vigore dal 4 gen 1985
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Ogni Membro dovrà:
a) adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni, per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
b) incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della Convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-16