Convenzione n. 148›Parte V
Art. 19
In vigore dal 4 gen 1985
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1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, denunciare la Convenzione nel suo insieme o per una o più categorie dei rischi contemplati dall' precedente, mediante un atto comunicato al Direttore Generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia, prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-19