Convenzione n. 148Parte V

Art. 21

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-21

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