Convenzione n. 149Parte V

Art. 1

In vigore dal 4 gen 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE N. 149 CONVENZIONE relativa all'impiego e alle condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 1 giugno 1977, nella sua sessantatreesima sessione; Riconosciuto il ruolo essenziale che svolge il personale infermieristico, in collaborazione con gli altri lavoratori nel settore della sanità, per la protezione ed il miglioramento della salute e del benessere della popolazione; Riconosciuto che il pubblico settore, in quanto datore di lavoro del personale infermieristico dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel miglioramento delle condizioni d'impiego di lavoro del personale infermieristico; Constatato che l'attuale situazione del personale infermieristico in vari paesi, caratterizzata da penuria di personale qualificato e talvolta da inadeguata utilizzazione del personale esistente, costituisce un ostacolo allo sviluppo di efficaci servizi sanitari; Ricordato che il personale infermieristico è tutelato da varie convenzioni e raccomandazioni internazionali di lavoro che fissano norme di portata generale in materia d'impiego e condizioni di lavoro, quali gli strumenti sulla discriminazione, sulla libertà sindacale ed il diritto a negoziati collettivi, sulla conciliazione e l'arbitrato volontari, sulla durata del lavoro, i congedi annuali ed il congedo-studio pagato, la sicurezza sociale ed i servizi sociali, la protezione della maternità e della salute; Considerato che in relazione alle particolari condizioni nelle quali si svolge la professione d'infermiere, conviene completare dette norme generali con norme particolari applicabili al personale infermieristico e destinate ad assicurargli una condizione che corrisponda al suo ruolo nel settore della sanità e che sia per lui stesso accettabile; Rilevato che le norme qui di seguito indicate sono state elaborate in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e che questa collaborazione continuerà per promuovere ed incoraggiarne l'applicazione; Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all'impiego ed alle condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico la cui questione costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale, adotta, il ventuno giugno millenovecentosettantasette, la convenzione qui di seguito indicata, che sarà denominata Convenzione sul personale infermieristico, 1977. . 1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "personale infermieristico" indica tutte le categorie di personale che forniscono cure e servizi infermieristici. 2. La presente convenzione si applica a tutto il personale infermieristico ovunque svolga le sue funzioni. 3. L'autorità competente può, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, adottare disposizioni speciali per il personale infermieristico che fornisce a titolo benevolo cure e servizi infermieristici; queste disposizioni non dovranno derogare all', paragrafo 2-a), e agli della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-1-2

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