Convenzione n. 149Parte V

Art. 5

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del personale infermieristico alla pianificazione dei servizi paramedici e la consultazione di questo personale sulle decisioni che lo concernono, secondo metodi appropriati alle condizioni nazionali. 2. La determinazione delle condizioni d'impiego e lavoro si farà di preferenza tramite negoziato tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati. 3. La soluzione dei conflitti che sorgeranno a proposito della determinazione delle condizioni d'impiego sarà ricercata tra le parti per le vie negoziali o in maniera tale da avere la fiducia delle parti interessate, con una procedura che dia garanzie d'indipendenza e imparzialità come mediazione, conciliazione o arbitrato volontario.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-5-2

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