Convenzione n. 149›Parte V
Art. 2
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà, secondo metodi adatti alle condizioni nazionali, elaborare e mettere in atto una politica dei servizi e del personale infermieristico che, nel quadro di una programmazione generale della sanità se esiste tenda a garantire quantitativamente e qualitativamente le cure paramediche necessarie a portare la popolazione al più alto livello possibile di salute, tenuto conto nel loro insieme delle risorse disponibili per la salute.
2. In particolare, egli prenderà le misure necessarie per assicurare al personale infermieristico:
a) educazione e formazione adatte all'esercizio delle sue funzioni;
b) condizioni d'impiego e di lavoro, incluse prospettive di carriera e remunerazione, che possano attirare e trattenere il personale nella professione.
3. La politica considerata al paragrafo 1, suindicato, sarà elaborata d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, là ove tali organizzazioni esistono.
4. Detta politica sarà coordinata con le politiche concernenti gli altri aspetti della sanità e gli altri lavoratori nel settore della sanità, d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-2-2