Convenzione n. 152›Parte II
Art. 4
In vigore dal 4 gen 1985
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1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere, in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a:
a) sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrità;
b) sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori;
c) informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di quest' ultimo;
d) messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d'infortunio o i rischi per la salute;
e) predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio;
f) elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d'emergenza.
2. Le misure da adottare per l'applicazione della presente convenzione dovranno riguardare:
a) le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali;
b) la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione;
c) mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento;
d) il trasporto dei lavoratori;
e) l'apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive;
f) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali;
g) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme;
h) l'attrezzatura e l'utilizzazione degli alberi di caricamento;
i) il controllo, l'esame, l'ispezione e la certificazione, in caso di necessità, delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi), delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico;
j) le operazioni portuali dei diversi tipi di carico;
k) l'accatastamento ed il deposito delle merci;
l) le sostanze pericolose e gli altri, rischi dell'ambiente di lavoro;
m) l'equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione;
n) gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo;
o) la sorveglianza medica;
p) il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio;
q) l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene;
r) la formazione dei lavoratori;
s) la denuncia e l'inchiesta in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
3. L'applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorità, o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.
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