Convenzione n. 152Parte II

Art. 4

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere, in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a: a) sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrità; b) sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori; c) informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di quest' ultimo; d) messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d'infortunio o i rischi per la salute; e) predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio; f) elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d'emergenza. 2. Le misure da adottare per l'applicazione della presente convenzione dovranno riguardare: a) le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali; b) la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione; c) mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento; d) il trasporto dei lavoratori; e) l'apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive; f) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali; g) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme; h) l'attrezzatura e l'utilizzazione degli alberi di caricamento; i) il controllo, l'esame, l'ispezione e la certificazione, in caso di necessità, delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi), delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico; j) le operazioni portuali dei diversi tipi di carico; k) l'accatastamento ed il deposito delle merci; l) le sostanze pericolose e gli altri, rischi dell'ambiente di lavoro; m) l'equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione; n) gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo; o) la sorveglianza medica; p) il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio; q) l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene; r) la formazione dei lavoratori; s) la denuncia e l'inchiesta in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale. 3. L'applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorità, o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-4-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo