Convenzione n. 152Parte II

Art. 7

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorità dovrà consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. 2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovrà essere istituita per l'applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-7-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo