Convenzione n. 152Parte III

Art. 11

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione. 2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora ciò si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-11-5

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