Convenzione n. 152Parte III

Art. 13

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente protette a meno che non siano disposte o sistemate in modo da offrire la stessa sicurezza come se fossero efficacemente protette. 2. Efficaci misure dovranno essere adottate allo scopo di interrompere tempestivamente se necessario, in caso di emergenza, l'erogazione d'energia di ogni macchina. 3. Quando bisogna effettuare su una macchina dei lavori di pulizia, manutenzione o riparazione che comportano rischi per le persone, la macchina dovrà essere fermata prima di procedere ai lavori e bisognerà prendere delle adeguate misure atte a garantire la rimessa in funzione della macchina solo al termine di tali lavori; resta inteso che una persona responsabile potrà rimetterla in funzione per un controllo o collaudo ai quali non sarebbe possibile procedere con la macchina non in funzione. 4. Solamente una persona autorizzata potrà: a) rimuovere uno schermo protettore per esigenze di lavoro; b) rimuovere un dispositivo di sicurezza o disattivarlo per poter procedere alla pulizia, controllo o riparazione. 5. Bisognerà prendere le dovute precauzioni in caso di rimozione dello schermo protettore; questo dovrà essere rimesso non appena possibile. 6. Nel caso in cui si rimuova o disattivi un dispositivo di sicurezza questo dovrà essere rimesso a posto o riattivato non appena possibile, inoltre dovranno adottarsi misure affinché l'impianto in questione non venga rimesso in funzione tempestivamente o non venga utilizzato finché il dispositivo dà sicurezza non sia stato rimesso a posto o riattivato. 7. Ai fini del presente articolo, il termine "macchina" comprende qualsiasi attrezzatura di sollevamento, pannello di stiva meccanico o apparecchio azionato da forza motrice.
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